Processo civile

Esistono diversi motivi per i quali ci si può trovare a dover svolgere un processo civile. Quest’ultimo può derivare da materie quali il lavoro o il canone di affitto, oppure da contravvenzioni (per esempio quando si vuole annullare la multa per divieto di sosta). Esiste poi il processo civile per il recupero dei crediti, oppure quello relativo alla vendita dei beni pignorati.

Andiamo a vedere come funziona il processo civile, a cosa serve e come si svolge.

Processo civile: cos’è e a cosa serve

Il processo civile è uno strumento giuridico che viene utilizzato per risolvere le controversie che hanno in oggetto il diritto privato. Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti in gran parte nel codice di procedura civile.

Solitamente il processo civile si svolge davanti a un giudice terzo, che è chiamato a risolvere una controversia nata tra due soggetti privati, oppure tra un privato e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico.

I soggetti che prendono parte a un processo civile – solitamente – sono tre:

  • l’attore, ovvero il soggetto che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni;
  • il convenuto, ovvero il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell’attore;
  • il giudice, cioè colui che dopo avere sentito le ragioni dell’attore e le obiezioni del convenuto emette la sentenza.

Come si svolge

Generalmente il processo civile inizia con una notifica della citazione da parte del soggetto che intende far valere uno dei suoi diritti civili di fronte al giudice. In alcuni casi, però, è necessario dapprima rivolgersi a un mediatore che possa cercare di trovare una soluzione per risolvere la controversia senza appellarsi al giudice.

I casi in cui è obbligatorio affidarsi al mediatore riguardano, per esempio, le liti contro le assicurazioni per gli incidenti stradali, contro le banche, per la responsabilità medica, per il recupero dei crediti fino a 20 mila euro, o per le questioni condominiali.

Qualora il mediatore non sia in grado di trovare un accordo tra i due litiganti, l’attore -ovvero colui che dà inizio alla causa per far valere un suo diritto – chiede all’ufficiale giudiziario di notificare l’atto di citazione. Tramite questo documento vengono spiegati i motivi per i quali ci si sta rivolgendo al giudice e viene proposta una data nel quale trovarsi per risolvere la controversia.

La controparte, ovvero quello che abbiamo definito il convenuto, una volta ricevuto l’atto di citazione deve presentare la sua risposta, avendo cura di rispondere a tutti i punti (se ne tralascia qualcuno significa che sta ammettendo le deduzioni dell’attore). Il convenuto può anche decidere di non difendersi, ma in tal caso verrebbe dichiarato contumace e il processo si svolgerebbe comunque senza di lui.

La risposta va presentata entro 20 giorni prima dell’udienza.

Le tre fasi del processo civile

Il processo civile può svolgersi sia in Tribunale, sia di fronte al giudice di pace. Di qualsiasi tipologia si tratti, comunque, il processo civile si articola sempre in tre fasi:

  • prima udienza;
  • fase delle prove;
  • pubblicazione della sentenza.

Prima udienza

Alla prima udienza il giudice controlla che siano stati eseguiti correttamente tutti gli adempimenti (l’atto di citazione e la risposta) e chiede alle parti di spiegare ulteriormente il caso qualora vi siano deduzioni incomprese.

A questo punto il giudice chiede ai soggetti di presentare le prove o svolgere le eventuali audizioni di testimoni. Terminate queste ultime, il giudice decide quali prove ammettere e quali escludere, fino a fissare una data di udienza, chiamata fase istruttoria.

Fase delle prove

Nel corso della fase delle prove, detta appunto fase istruttoria, vengono chiamati i testimoni, interrogate le parti, esaminati i documenti e tutte le altre prove prodotte in giudizio.

Al termine della fase delle prove, il giudice fissa la data per un’udienza riassuntiva, nella quale vengono ribadite le proprie richieste (da entrambe le parti).

Fase della decisione

A seguito dell’udienza riassuntiva decorrono 60 giorni per la presentazione di note conclusive e 20 giorni per replicare quanto presentato dalla controparte.

Entro 30 giorni, infine, il giudice dovrebbe emettere la sentenza definitiva. Entro ulteriori 30 giorni dopo la pubblicazione di quest’ultima, è possibile richiedere l’appello di fronte a un altro giudice diverso (la Corte di Appello per le sentenze del Tribunale; il Tribunale per le sentenze del Giudice di Pace).