Reddito di inclusione sociale

Dal 10 al 30 novembre è possibile presentare domanda per ricevere il REM, reddito di emergenza. La comunicazione è visibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’area riservata alla comunicazioni agli utenti. L’Inps avrà quindi il compito di decretare chi dovrà riceverlo automaticamente.

REM: cos’è e date per presentare la domanda

Il REM, come si legge sul portale dell’Inps, è ” una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Il sussidio parte da un’erogazione di 400 a un massimo di 800 euro ed è stato confermato anche nel Decreto Ristori di ottobre.

A conferma delle date per presentare richiesta, intervengono anche CAF e patronati che supporteranno i cittadini durante la fase di richiesta. La conferma più importante arriva dal CIISA (Confederazione italiana indipendente sindacati autonomi): dal 10 al 30 novembre è possibile presentare la domanda per il Reddito di emergenza. È stata quindi prorogata la scadenza per la richiesta, inizialmente fissata per il 15 ottobre.

REM: chi può riceverlo e chi no, i criteri secondo l’INPS

Per la richiesta del reddito di emergenza è necessario sottostare a determinati requisiti, indicati sul portale ufficiale dell’INPS:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il REM di cui all’articolo 82 del decreto-legge 34/2020) e maggio 2020 (per il REM di cui all’articolo 23 del decreto-legge 104/2020) inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Chi non può ricevere il REM? l’INPS conferma: “Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).”

E, quindi, ecco la lista degli esclusi:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

La domanda è presentabile sia online, tramite SPID, oppure fisicamente tramite CAF e patronati di zona.