Mario Draghi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Covid di aprile che fissa le regole in vigore dal 7 al 30 aprile. Subito dopo la stretta per Pasqua, quindi, è stato confermato l’impianto di suddivisione delle Regioni in zona rossa e arancione, ma senza la possibilità di passare in zona gialla. O meglio, è prevista una deroga all’allentamento delle restrizioni soltanto in quei territori ove alcune condizioni lo permetteranno. Ma la zona gialla potrebbe tornare soltanto dopo la metà del mese di aprile.

Quali sono le regole in vigore fino a maggio: dagli spostamenti alle visite a parenti e amici, fino alla scuola. Ecco le novità del nuovo decreto Covid firmato da Mario Draghi.

Nuovo decreto Covid: cosa si può fare fino al 30 aprile?

Non sono poche le novità introdotte dal nuovo decreto Covid firmato da Mario Draghi: nonostante non sia stata concessa alcuna riapertura, sono stati fissati dei meccanismi di controllo per valutare un successivo allentamento delle restrizioni nei territori a basso rischio.

L’unica istituzione che è pronta a riaprire a partire dal 7 aprile è la scuola: gli studenti tornano in presenza da 0 a 12 anni. Riaprono, quindi, gli asili nido, le scuole materne, le elementari e fino alla prima classe delle medie anche in zona rossa. In zona arancione, inoltre, è possibile prevedere lo svolgimento di didattica a distanza dal 50% al 75% per le scuole superiori.

Dalla metà del mese di aprile, inoltre, è previsto un monitoraggio in corso d’opera per valutare il passaggio in zona gialla e concedere eventuali riaperture ai territori che rispetteranno due condizioni:

  • essere in regola con la campagna vaccinale, ovvero aver immunizzato gli anziani e i soggetti più fragili;
  • avere un andamento epidemiologico tale da permettere un graduale allentamento delle restrizioni.

Andranno valutati anche gli indici Rt e l’incidenza dei casi giornalieri ogni 100 mila abitanti.

Spostamenti

Sugli spostamenti il Governo ha pressoché confermato le attuali restrizioni, che prevedono per la zona arancione libertà entro i confini comunali, mentre per la zona rossa è necessario spostarsi soltanto per motivi di salute, lavoro o necessità comprovati da autocertificazione.

Non è ancora possibile spostarsi tra Regioni diverse se non per i suddetti motivi o per il ritorno alla propria residenza o domicilio. Per effettuare il vaccino, però, è possibile spostarsi tra Regioni.

Visite a parenti e amici

Nelle Regioni inserite in zona rossa è vietato qualsiasi spostamento sia all’interno sia all’esterno del proprio Comune per visitare amici o parenti. Sono concessi solo gli spostamenti volti a raggiungere una persona non autosufficiente.

Nelle zone arancioni, invece, è consentito un unico spostamento al giorno all’interno del territorio comunale, dalle ore 5 alle ore 22, in un massimo di due persone al netto degli under 14, verso un unico nucleo familiare esterno al proprio.

Obbligo di vaccino anche ai farmacisti e scudo penale

Il nuovo decreto Covid introduce anche la vaccinazione obbligatoria per “gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”.

Coloro che rientrano in queste categorie di soggetti e decidono di non sottoporsi alla vaccinazione, quindi, è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Qualora non fossero possibili queste opzioni, si procede con la sospensione della retribuzione.

Introdotto anche lo scudo penale: in seguito a omicidio colposo o lesioni personali colpose  “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2 (…) la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio

Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni”, riporta il testo del decreto. Ciò significa che, a partire da tale data, i concorsi pubblici possono riprendere secondo le linee guida dettate dal Comitato tecnico scientifico.

Potranno accedere solo i candidati che avranno eseguito un tampone molecolare entro le 48 ore precedenti la prova (con esito negativo) e coloro che indosseranno una mascherina ffp2. All’ingresso in aula verrà misurata la temperatura corporea.