Pensioni

Una delle novità previste per il mese di novembre riguarda l’incremento delle pensioni di invalidità per alcune categorie. Infatti, secondo la sentenza n. 152 del 23 giugno-20 luglio 2020, tale aumento è confermato per tutti gli invalidi civili totali, per i sordi o per i ciechi civili assoluti, titolari di pensione o di inabilità previdenziale, di età compresa tra i 18 ai 60 anni.

Pensioni di invalidità: i requisiti per ottenere l’incremento

La cifra dell’incremento, pari a 651,13 euro per un totale di 13 mensilità verrà riconosciuto, già a partire da novembre, in maniera automatica per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge. Al contrario, per coloro che sono titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984, la domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre.

In realtà, oltre alle condizioni sopra indicate, per poter usufruire di questo aumento, è necessario avere anche dei limiti di reddito. La soglia indicata dalla legge è di 8.469,63 euro, che aumenta a 14.447,42 euro nel caso in cui il soggetto sia coniugato. Solo in questo modo si potrà usufruire della maggiorazione sul trattamento pensionistico.

Aumento pensioni di invalidità: come cambia la cifra e cosa influisce

La cifra relativa alla maggiorazione varia, quindi, anche a seconda del reddito e può raggiungere il tetto massimo nel caso in cui il beneficiario non abbia alcun tipo di reddito. La cosa cambia, invece, se lo stesso possiede qualsiasi cosa possa concorrere alla formazione di un reddito e, pertanto, l’incremento varia fino ad azzerarsi nel momento in cui si raggiunge il limite indicato.

È importante ricordare che ciò che non viene considerato al fine del calcolo reddituale sono i seguenti elementi:

  • il reddito della casa in cui si abita;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.